Sospensione Mutui Accordo ABI- Associazione dei Consumatori

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La Banca Popolare di Bari ha aderito all’Accordo tra ABI e le Associazioni dei Consumatori, sottoscritto il 21.04.2020, in tema di “sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da Ipoteca e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale”.
L’accordo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della sola quota capitale fino a 12 mesi nel caso in cui il Cliente, a seguito dell’emergenza Covid-19, abbia avuto una diminuzione della capacità di rimborso.
La richiesta potrà essere presentata, salvo eventuali proroghe, entro il 30 settembre 2020.
Chi la può richiedere?
Tutti i Privati, titolari di:
· Prestiti chirografari a rimborso rateale;
· Mutui:
o Garantiti da ipoteche su immobili non di lusso per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati,
o Liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale,
o Che pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale, non presentino caratteristiche idonee all’accesso al Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, commi 475 e seguenti della legge n. 244/2007).
La domanda di sospensione può essere presentata per prestiti e mutui erogati prima del 31 gennaio 2020 .
Eventi che determinano l’accesso alla sospensione
1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di riduzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
2. Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
3. Sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito (ad es. CIG, CIGS, altre misure di sostegno al reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà), sulla scorta di quanto previsto dall’art 1 comma 1, del DM 25 marzo 2020;
4. Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
5. Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti[1], riduzione del fatturato – in trimestre successivo al 21 febbraio 2020, rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Condizioni migliorative applicate dalla Banca:
- fermo restando il periodo massimo di sospensione pari a 12 mesi, è possibile richiedere la sospensione dell’intera rata anziché della sola quota capitale;
- sono stati aggiunti ulteriori eventi per consentire la sospensione (es. ampliamento a soci delle società di capitale, sospensione dell’orario di lavoro per periodi inferiori a 30 giorni lavorativi, qualsiasi danno subito per Covid-19dimostrato tramite autocertificazione);
- è stato ampliato il perimetro dei mutui e dei finanziamenti ammessi alla misura (es. mutui e finanziamenti con agevolazioni pubbliche)2;
- la sospensione dei mutui e dei finanziamenti si applica anche a quelli con rate insolute scadute a far data dal 01 gennaio 2020.
Eventi che determinano l’esclusione dalla sospensione
Sono esclusi i finanziamenti:
· già classificati a credito deteriorato o con rate impagate a far data dal 31 dicembre 2019 ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
· che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata)2;
· per i quali sia stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che determinano l’accesso alla sospensione, purchè l’assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
· nella forma di operazione di credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento.
[1] Per lavoratori autonomi si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (es. artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri etc.). Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
[2] Da tale previsione sono esclusi i mutui garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa cui all’art. 1, comma, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, se non rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo Gasparrini, possono accedere alla presente misura.
Come accedere
I clienti che intendono accedere alla misura devono compilare il form dedicato all’iniziativa, raggiungibile al seguente link, solo in orario di apertura Filiali. (dalle 8,20 alle 13,20). Dopo aver indicato i propri dati anagrafici (nome, cognome), i recapiti telefonici,Codice Fiscale e indirizzo email ed aver selezionato la propria filiale di competenza, dovranno allegare il seguente documento:
Modulo di richiesta automaticamente generata a seconda dell’ipotesi di sospensione selezionata;
La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte allegando tutta la documentazione necessaria. In rosso vengono evidenziati i campi obbligatori.
L’inoltro della domanda tramite il Form sopra indicato avvia il processo di gestione della richiesta.
In caso di esito positivo della richiesta, la Filiale di riferimento comunicherà l’esito al cliente all’indirizzo email inserito in sede di richiesta.
In caso di impossibilità di invio della documentazione richiesta tramite il form è possibile fissare un appuntamento presso la propria filiale di riferimento.

