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Normativa MIFID II

In un’ottica di sempre maggiore tutela degli investitori dal 3 gennaio 2018 sono in vigore il Regolamento (UE) n. 600/2014 ("MiFIR") e la Direttiva (UE) 65/2014 relativi ai mercati degli strumenti finanziari (congiuntamente, “MiFID II”) volti al complessivo riordino della disciplina sui mercati degli strumenti finanziari introdotta nel 2004 con la Direttiva 2004/39/CE (“MiFID I”).

Tra i principali obiettivi perseguiti dalla nuova normativa, che ha sostituito in gran parte quella precedente, vi sono quelli di rafforzare la tutela e la trasparenza degli investitori, attraverso la previsione di requisiti rigorosi in materia di organizzazione e di norme di comportamento per gli intermediari finanziari nonché di trasparenza e vigilanza dei mercati finanziari.

Al fine di far comprendere gli impatti delle novità introdotte si riportano i principali driver portati dalla nuova disciplina:

  • distinzione del servizio di consulenza in materia di investimenti in due tipologie alternative: consulenza su base indipendente e su base non indipendente; il Gruppo Banca Popolare di Bari ha deciso di prestare solo la consulenza su  base non indipendente;
  • specifica dichiarazione contenente le ragioni per le quali un servizio o uno strumento finanziario risulti adeguato al Cliente;
  • valutazione periodica dell’adeguatezza del portafoglio nell’ambito del contratto di consulenza;
  • più stringenti regole procedurali in materia di realizzazione, selezione e distribuzione dei prodotti finanziari in relazione alla tipologia di clientela (c.d. Target Market);
  • allargamento del campo di applicazione dell’obbligo di segnalazione alle Autorità di Vigilanza delle operazioni disposte dai Clienti, unitamente ai relativi dati identificativi, sugli strumenti finanziari assoggettati a tale obbligo;
  • maggiori informazioni sui costi ed oneri nonché sugli incentivi connessi alla effettiva prestazione dei servizi di investimento;
  • rendicontazione degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca con una frequenza maggiore di quella attualmente prevista;
  • introduzione di una nuova tipologia di sede di negoziazione multilaterale (Organised Trading Facilities - OTF), destinata alla trattazione di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati;
  • registrazione delle conversazioni o delle comunicazioni telefoniche, che daranno luogo o potranno dar luogo ad operazioni.

Ulteriori approfondimenti in merito alle regole poste in essere dalla Banca, in aderenza alla suddetta normativa, possono essere effettuati attraverso la consultazione della documentazione messa a disposizione nella presente sezione del sito internet ovvero rivolgendosi al proprio consulente.